[1]Articolo X

[2]I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di competenza e le licenze rilasciati da una Parte Contraente, o convalidati e ancora in vigore, verranno riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente, tuttavia, si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del suo territorio, i certificati di competenza e le licenze concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un paese terzo.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~artx · fonte su Normattiva