[1]Articolo X
[2]I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di competenza e le licenze rilasciati da una Parte Contraente, o convalidati e ancora in vigore, verranno riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente, tuttavia, si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del suo territorio, i certificati di competenza e le licenze concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un paese terzo.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
