1. Ogni progetto di modifica al presente Statuto ed al suo Allegato viene trasmesso al Segretario generale che lo comunica ai Membri effettivi almeno sei mesi prima che esso venga sottoposto all'esame dell'Assemblea. 2. Un emendamento viene adottato dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti. 3. Un emendamento entra in vigore per tutti i Membri quando i due terzi degli Stati Membri ne hanno notificato la loro approvazione al Governo depositario.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art33 · fonte su Normattiva