Art. 45
[1]Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali
[2]Ogni legge, entro i termini prescritti da legge dello Stato, e' inviata, a cura del Presidente del Consiglio regionale, al Commissario del Governo per il visto. Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente nelle forme previste dalle leggi dello Stato. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte". La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale puo', se il Governo lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra. Nel caso di rinvio di una legge da parte del Governo e di nuova approvazione del Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge viene promulgata, salvo che, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimita' o di merito a sensi del comma ultimo dell'articolo 127 della Costituzione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
