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Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se e' superiore; tutti i calcoli richiesti nelle dichiarazioni devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere arrotondati con i medesimi criteri. Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta tutti gli importi da indicare devono essere espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1977 al 29 aprile 2012

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urn:nir:stato:legge:1977-12-23;935~art1 · fonte su Normattiva