Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

Art. 18 — (Disposizione transitoria) 1. I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamenteo economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 1986 al 1 marzo 1990. Leggi il testo vigente →

I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento fino al termine del rispettivo mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 1 marzo 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art18 · fonte su Normattiva