Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali
Art. 18 — (Disposizione transitoria) 1. I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamenteo economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632
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I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento fino al termine del rispettivo mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 1 marzo 1990
