I trattamenti economici corrisposti in via provvisoria in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, si considerano ai fini del trattamento di previdenza, salvo conguaglio, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 69 del decreto stesso. Le somme eventualmente corrisposte in piu' saranno recuperate sulla pensione in godimento.

Testo vigente dal 21 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-03-20;75~art20 · fonte su Normattiva