Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

Art. 18 — (Disposizione transitoria) 1. I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamenteo economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632

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Testo in vigore dal 1 marzo 1990 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art18 · fonte su Normattiva