Gli assegni di cui al precedente articolo 4 sono elevati agli importi risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni e degli arrotondamenti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1952, n. 767, e successive modificazioni. Restano terme le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1953, n. 707, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Testo vigente dal 18 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;222~art5 · fonte su Normattiva