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L'assicurazione contro le malattie e' obbligatoria per gli artigiani. Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato. Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 5 maggio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art1 · fonte del testo