Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 maggio 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'assicurazione contro le malattie e' obbligatoria per gli artigiani. Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato. 1 Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 marzo 1957, n. 266

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Il D.P.R. 18 marzo 1957, n. 266 ha disposto (con l'art. 8) che "Qualora l'impresa artigiana, sia costituita in forma di societa' semplice ovvero in nome collettivo, per titolari di impresa ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge, si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti di cui all'art. 1, lettere b) e c) della legge 25 luglio 1956, n. 860". Ha inoltre disposto (con l'art. 40) che "Il presente decreto [...] ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge".

Testo in vigore dal 5 maggio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 maggio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1957 al 5 maggio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 18 marzo 1957, n. 266

    Il D.P.R. 18 marzo 1957, n. 266 ha disposto (con l'art. 8) che "Qualora l'impresa artigiana, sia costituita in forma di societa' semplice ovvero in nome collettivo, per titolari di impresa ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge, si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti di cui all'art. 1, lettere b) e c) della legge 25 luglio 1956, n. 860". Ha inoltre disposto (con l'art. 40) che "Il presente decreto [...] ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art1 · fonte del testo