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Spetta alla Giunta centrale:
- a)esaminare i bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio centrale;
- b)sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;
- c)stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;
- d)decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;
- e)stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;
- f)provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della meta', o in caso di constatate gravi irregolarita'. Contro detto provvedimento e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il commissario provvedera' entro sei mesi alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione;
- g)approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'art. 12. In caso di urgenza la Giunta puo' adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediamtamente successiva.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 25 agosto 1967
