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Spetta alla Giunta centrale:

  • a)esaminare i bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio centrale;
  • b)sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;
  • c)stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;
  • d)decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;
  • e)stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;
  • f)provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della meta', o in caso di constatate gravi irregolarita'. Contro detto provvedimento e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il commissario provvedera' entro sei mesi alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione;
  • g)approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'art. 12. ((h) stabilire, sulla base della situazione delle gestioni interessate, la misura dei contributi integrativi di cui alla lettera c) del successivo articolo 23, nel caso in cui l'Assemblea della Cassa mutua provinciale non vi abbia provveduto, ai sensi della lettera d) del precedente articolo 10, nel termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo, per la copertura delle uscite ivi previste e, nel termine di tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo, per la copertura dei disavanzi che risultino eventualmente dal conto medesimo)). In caso di urgenza la Giunta puo' adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediamtamente successiva.

Testo in vigore dal 25 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1957 al 25 agosto 1967. 81 parole aggiunte.

g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'art. 12. aggiunto: h) stabilire, sulla base della situazione delle gestioni interessate, la misura dei contributi integrativi di cui alla lettera c) del successivo articolo 23, nel caso in cui l'Assemblea della Cassa mutua provinciale non vi abbia provveduto, ai sensi della lettera d) del precedente articolo 10, nel termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo, per la copertura delle uscite ivi previste e, nel termine di tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo, per la copertura dei disavanzi che risultino eventualmente dal conto medesimo. In caso di urgenza la Giunta puo' adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediamtamente successiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art18 · fonte del testo