Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1960 al 5 gennaio 1972. Leggi il testo vigente →
[1]Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:
- a)deliberare, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;
- b)deliberare sulle modalita' di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;
- c)proporre eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;
- d)autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;
- e)deliberare sulla accettazione delle donazioni e dei legati a favore della Cassa;
- f)deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;
- g)deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;
- h)indire le elezioni delle cariche sociali;
- i)approntare annualmente i ruoli nominativi degli esercenti attivita' commerciali tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 38, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'articolo 36;
- l)procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'articolo 26, lettera e);
- m)nominare il direttore provinciale, secondo le norme generali fissate dalla Federazione nazionale, che dovra' poi ratificare le singole nomine;
- n)redigere le note di qualifica del direttore provinciale;
- o)decidere sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.
[2]Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), d) ed l) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive qualora non pervenga la comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione. Il presidente, in caso di urgenza, puo' adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 5 gennaio 1972
