[1]Gli esercenti attivita' commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' stessa, alla Commissione provinciale prevista dal successivo articolo 5:

  • a)le loro generalita' e quelle dei familiari a carico;
  • b)le generalita' dei familiari che lavorano abitualmente nella azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico;
  • c)il numero dei lavoratori dipendenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica e delle mansioni esercitate;
  • d)gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attivita' commerciale per i titolari o conduttori in proprio di piccole imprese commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;
  • e)tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1 e dei familiari a carico potranno loro essere richiesti dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.

[2]Gli esercenti attivita' commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato, sono altresi' tenuti a denunciare la cessazione della loro attivita', la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nella azienda indicati all'articolo 1, terzo comma, nonche' quelle verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari coadiutori. In caso di morte del titolare dell'attivita' commerciale, alla denuncia e' tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione dell'impresa. Le denunce di cui al presente articolo devono essere presentate alla segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La segreteria del Comune o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della denuncia.

Testo vigente dal 30 novembre 1960

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art4 · fonte su Normattiva