La Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali, provvede, secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'articolo 8 e sulla base delle denuncie di cui all'articolo 4, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi di tutti gli esercenti attivita' commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, previo accertamento che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge. Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari dell'attivita' commerciale dai familiari con l'indicazione, per ciascun nominativo, della data di presentazione delle singole denuncie. In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la Commissione provinciale procede alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.

Testo vigente dal 30 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art6 · fonte su Normattiva