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Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione dell'attivita' radiologica, l'Ente alle cui dipendenze il medico radiologo presta servizio dovra' adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti una inabilita' permanente assoluta.

Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 17 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;93~art12 · fonte del testo