Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2006 al 3 agosto 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione della predetta legge), sollevate con le…
Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Fra i diritti inviolabili dell'uomo, solo in via generale tutelati dall'art. 2 della Costituzione, non può farsi rientrare quello relativo all'autonomia contrattuale: conseguentemente non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, impugnato (nel presupposto che abbia reso obbligatorio, contro i principi di cui agli artt. 1325 e 1418 del codice civile, un mutamento nel regime dei contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni da circolazione dei veicoli), in riferimento all'art. 2 Cost., essendo codesta norma invocata senza alcun riferimento, sia pure implicito, ad altra disposizione della stessa Costituzione, come per esempio, gli artt. 41 e 42.
Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I contratti di assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione, debbono essere adeguati, con effetto da tale data, alle disposizioni della presente legge cui divengono soggetti. L'assicurato e' tenuto, ove occorra, a corrispondere il relativo maggior premio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209
Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art34 · fonte del testo