Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 77/1976

    Questione infondata
    8 aprile 1976

    dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione della predetta legge), sollevate con le…

    Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 56/1975

    Questione infondata
    12 marzo 1975

    Fra i diritti inviolabili dell'uomo, solo in via generale tutelati dall'art. 2 della Costituzione, non può farsi rientrare quello relativo all'autonomia contrattuale: conseguentemente non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, impugnato (nel presupposto che abbia reso obbligatorio, contro i principi di cui agli artt. 1325 e 1418 del codice civile, un mutamento nel regime dei contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni da circolazione dei veicoli), in riferimento all'art. 2 Cost., essendo codesta norma invocata senza alcun riferimento, sia pure implicito, ad altra disposizione della stessa Costituzione, come per esempio, gli artt. 41 e 42.

    Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 3 agosto 2008.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art34 · fonte del testo