Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 2009 al 28 febbraio 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 5 agosto 2009
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 5 agosto 2009
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione della predetta legge), sollevate con le…
Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Fra i diritti inviolabili dell'uomo, solo in via generale tutelati dall'art. 2 della Costituzione, non può farsi rientrare quello relativo all'autonomia contrattuale: conseguentemente non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, impugnato (nel presupposto che abbia reso obbligatorio, contro i principi di cui agli artt. 1325 e 1418 del codice civile, un mutamento nel regime dei contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni da circolazione dei veicoli), in riferimento all'art. 2 Cost., essendo codesta norma invocata senza alcun riferimento, sia pure implicito, ad altra disposizione della stessa Costituzione, come per esempio, gli artt. 41 e 42.
Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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6 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2009 al 5 agosto 2009.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art34 · fonte del testo