Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Il giudizio sulla inabilita' e' deferito agli organi della assicurazione salvo ricorso a norma della presente legge.
[2]Se la malattia e' la conseguenza diretta dell'ubbriachezza o di colposa partecipazione ad una rissa, ovvero se fu contratta ed aggravata intenzionalmente, non compete all'assicurato alcuna indennita', senza pregiudizio delle sanzioni penali, di cui agli articoli 413 e 414 del Codice penale.
[3]In tali casi pero' puo' essere concesso un sussidio alimentare alla di lui famiglia mediante pagamento diretto, se risulti che questa sia in condizioni di bisogno.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025
