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[1]Quando sia necessario il ricovero in un Istituto di cura, la spesa di spedalita' per gli assicurati e' assunta dalla Cassa se non sia di competenza di altri enti o di privati, a norma di legge.

[2]In ogni caso l'onere della Cassa per la categoria degli assicurati di bassa forza e' limitato all'importo della retta di spedalita' comune.

[3]Per gli assicurati appartenenti alle categorie degli ufficiali di stato maggiore della marina mercantile, e del personale di grado corrispondente dell'aviazione civile, l'onere suddetto non dovra' eccedere l'importo della retta meno elevata stabilita dall'Istituto di cura per i reparti a pagamento.

[4]La cura ospedaliera per i famigliari, se riconosciuta necessaria, potra' essere assunta dalla Cassa, solo nei casi meritevoli di particolare considerazione ed in quanto non debbano provvedervi altri enti.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art9 · fonte del testo