Le ditte e le societa' imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali, anche se questi parzialmente finanziati, sono tenute ad assumere il 5 per cento della mano d'opera occorrente fra le categorie di cui al precedente art. 1. Gli organi ispettivi del Ministero, del lavoro e della previdenza sociale eserciteranno il controllo sulla osservanza della suddetta disposizione e sull'applicazione, a carico delle ditte o societa' inadempienti, delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art27 · fonte del testo