Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio
Art. 3
Le disposizioni per il collocamento degli invalidi per servizio contenute nella presente legge non si applicano:
- a)agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;
- b)agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;
- c)agli invalidi ascritti alla nona e decima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;
- d)agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;
- e)agli invalidi affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
Testo vigente dal 30 marzo 1953
