Le disposizioni per il collocamento degli invalidi per servizio contenute nella presente legge non si applicano:

  • a)agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;
  • b)agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;
  • c)agli invalidi ascritti alla nona e decima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;
  • d)agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;
  • e)agli invalidi affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Testo vigente dal 30 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142~art3 · fonte del testo