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L'AIMA curera' lo stoccaggio della sopraindicata quantita' in deposito doganale allo stato estero. Al fine di evitare turbative sul mercato interno la partita di olio in questione sara' collocata al di fuori del mercato comunitario. La sua destinazione sara' determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti gli organi comunitari competenti.

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 7 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;196~art2 · fonte del testo