Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1975 al 19 giugno 1976. Leggi il testo vigente →

Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilita' aziendale in conformita' di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva CEE n. 159/72 e' concesso un contributo di L. 280.000, erogabile in quattro anni, per l'importo di L. 120.000 nel primo anno, L. 80.000 nel secondo, L. 50.000 nel terzo e L. 30.000 nel quarto. Le regioni provvedono alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo previsto dal primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 26 maggio 1975 al 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art29 · fonte su Normattiva