Art. 29
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((Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilita' aziendale in conformita' di quanto disposto dall'articolo II della direttiva n. 72/159/CEE, e' concesso un contributo di 473 unita' di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 203 unita' di conto nel primo anno, di 133 unita' di conto nel secondo, di 85 unita' di conto nel terzo e di 52 unita' di conto nel quarto)). Le regioni provvedono alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo previsto dal primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 19 giugno 1976 al 17 gennaio 1978
