Art. 30
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Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una piu' razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire un'attivita' a carattere collettivo, puo' essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione. L'ammontare del contributo puo' variare da un minimo di L. 1.560.000 ad un massimo di L. 4.680.000, secondo il numero degli associati e l'attivita' esercitata in comune. Per ottenere il contributo, le associazioni debbono essere costituite con un voto pro capite successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalle vigenti leggi per le cooperative agricole e per i consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversita' atmosferiche, nonche' dalle leggi speciali per le associazioni di produttori. Le funzioni amministrative relative all'applicazione del presente articolo sono esercitate dalle regioni. Per le associazioni a carattere interregionale provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle regioni interessate.
Testo in vigore dal 26 maggio 1975 al 19 giugno 1976
