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[1]Al personale salariato dello Stato non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, il cui trattamento e' regolato dalle disposizioni del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e successive modificazioni, sono assegnate, in sostituzione delle indennita' di caroviveri attualmente corrisposte;
- a)un'aggiunta di famiglia di lire 45 mensili;
- b)una quota complementare di lire 8 mensili per ciascun figlio minorenne fino al massimo di tre e di lire 16 mensili per ciascun figlio minorenne in piu' dei tre.
[2]La corresponsione dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari e' effettuata con le norme e le condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, ed al Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561.
Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 11 aprile 1945
