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[1]Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilita', comprese quelle privilegiate e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, degli Archivi notarili, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari e dei salariati cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1929-VII, sono aumentate nella misura dell'8 per cento.
[2]Per le pensioni ed assegni ordinari, diretti e di riversibilita', compresi quelli privilegiati, dovuti ad impiegati civili, militari e salariati cessati dal servizio successivamente alla data anzidetta, l'aumento dell'8 per cento e' concesso in misura ridotta di un quarantottesimo per ciascun mese dopo il giugno 1929-VII, con limitazione ad un quarantottesimo se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel mese di maggio 1933. Nessun aumento e' dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 maggio 1933-XI.
[3]Le pensioni dirette e di riversibilita' e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore del personale civile e militare delle nuove provincie, e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume sono aumentati in ragione del 6 per cento.
Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009
