Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le pensioni e gli assegni di cui al primo comma del precedente art. 7, relativi a cessazioni dal Servizio posteriori al 15 aprile 1934-XII, liquidati tenendo conto di stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili ridotti ai sensi del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, sono, a domanda degli interessati, nuovamente liquidati con effetto dal 1° aprile 1939-XVII, sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili previsti dalle tabelle allegate alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047. Lo stesso beneficio viene concesso di ufficio, con decorrenza non anteriore al 1° aprile 1939-XVII, per le pensioni egli assegni ancora da liquidarsi dovuti per cessazioni dal servizio successive al 15 aprile 1934-XII ed anteriori all'entrata in vigore della presente legge.
[2]Le pensioni e gli assegni che verranno concessi per cessazioni dal servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1940-XVIII saranno liquidati senza tener conto, nella media triennale, della riduzione degli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili di cui al suddetto decreto-legge n. 561.
[3]La maggiorazione derivante dall'applicazione dei precedenti commi non puo', in alcun caso, superare il 6 per cento della pensione o dell'assegno determinato in base agli stipendi, paghe o retribuzioni ridotti ai sensi del citato decreto-legge n. 561.
Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009
