Tutti i canoni per concessioni demaniali, non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori ad annue lire mille. Sono fissati in annue lire duecentocinquanta per ogni attraversamento, i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti - senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi - di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

Testo vigente dal 31 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-01-21;8~art7 · fonte del testo