Va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale quando sia stata sollevata con ordinanza che non motivi affatto in punto di rilevanza (eludendo, di conseguenza, il precetto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione proposta), ovvero allorché la stessa risulti assolutamente ininfluente sulla decisione da adottare nel giudice di merito. (Inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza e per irrilevanza - della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 106, comma secondo, e 102, comma secondo, Cost. - degli artt. 1, 3 e 5 della legge 30 luglio 1984, n. 399, nelle parti in cui è previsto che la funzione giurisdizionale del giudice conciliatore si svolga al di fuori dei limiti di cui all'art. 21 (rectius 22) del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario, e che lo stesso Giudice Conciliatore svolga funzioni di giudice speciale, poiché - a parte l'omessa motivazione sulla rilevanza - coinvolgendo l'ambito della funzione giurisdizionale e la qualifica di giudice ordinario del Conciliatore, la questione risulta del tutto ininfluente ai fini della decisione dell'eccezione di incompetenza per valore del pretore investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo su cui verte il giudizio principale).
Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore · Art. 3 Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore