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A decorrere dal 1 maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000. 1 2 Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite, di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle lire 12.000 mensili, l'assegno di cui al primo comma e' ridotto nella misura, corrispondente all'importo del trattamento goduto. 2 Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 giugno 1972, n.267 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n.485

1

con decorrenza dal 1 luglio 1972

Il D.L. 30 giugno 1972, n.267 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n.485 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' elevato a lire 18.000."

D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato a L. 25.000 mensili. Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto art. 1 e' elevato a L. 25.000."

Testo in vigore dal 4 marzo 1974 al 20 giugno 1975

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