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La gestione del rifornimento idrico delle isole minori, demandata dalla legge 9 maggio 1950, n. 307, e dalla legge 19 maggio 1967, n. 378, al Ministero della sanita', in attuazione della legge 22 luglio 1975, numero 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, passa alle regioni interessate, fermi restando le attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento di acqua di competenza del Ministero della difesa.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1979 al 1 gennaio 1985

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 451/1988

    Questione infondata
    14 aprile 1988

    In virtù del richiamo esplicito al d.P.R. n. 616 del 1977 e alla L.n. 382 del 1975, l'art. 3 della L. 21 dicembre 1978, n. 861 - che prevede il trasferimento alle regioni interessate della gestione del rifornimento idrico delle isole minori, affidata in precedenza al Ministro della sanità - non è applicabile alle regioni a Statuto speciale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Sicilia nei confronti dell'art. 3 della legge dello Stato 21 dicembre 1978, n. 861, per violazione dell'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 1, cpv. del d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111).

    Art. 3 Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;861~art3 · fonte su Normattiva