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Le spese occorrenti per il funzionamento, rispettivamente, degli uffici e dei posti di polizia ferroviaria e di polizia postale, nonche' quelle per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono iscritte nei bilanci delle Aziende medesime. Per il triennio 1985-1987 le dette spese sono valutate in annue lire sei miliardi per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed in annue lire diciannove miliardi per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo in vigore dal 27 aprile 1985 al 8 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1985-04-19;150~art5 · fonte su Normattiva