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All'onere derivante dagli aumenti di cui all'articolo precedente si provvede:
- a)con l'aumento, a decorrere dal 1 ottobre 1956, del contributo dei datori di lavoro per gli assegni familiari, di cui alla tabella indicata nel precedente art. 1, in ragione di lire 12,50 per ogni giornata di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di una aliquota pari al 5,25 per cento della retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia;
- b)con il contributo dello Stato a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, nella misura di lire sei miliardi all'anno, che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1957 al 10 febbraio 1959
