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All'onere derivante dagli aumenti di cui all'articolo precedente si provvede:
- a)con l'aumento, a decorrere dal 1 ottobre 1956, del contributo dei datori di lavoro per gli assegni familiari, di cui alla tabella indicata nel precedente art. 1, in ragione di lire 12,50 per ogni giornata di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di una aliquota pari al 5,25 per cento della retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia;
- b)con il contributo dello Stato a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, nella misura di lire sei miliardi all'anno, che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 dicembre 1958, n. 1206
1con decorrenza dal 1 gennaio 1958
La L. 17 dicembre 1958, n. 1206 ha disposto (con l'art. 2) che " Il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, e' elevato, con decorrenza dal 1 gennaio 1958, a lire 11.380 milioni all'anno, e sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale."
Testo in vigore dal 10 febbraio 1959 al 16 dicembre 2010
