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L'indennita' giornaliera spettante ai custodi indicati negli articoli 102 e 103 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e' elevata alla misura unica di lire 300, ferme restando, in ordine alla durata del loro incarico, le riduzioni previste dal secondo comma dell'articolo 102 stessa tariffa.

Testo in vigore dal 23 luglio 1965 al 27 aprile 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 230/1989

    Ha colpito questo articolo
    21 aprile 1989

    Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale) nella parte in cui prevede la liquidazione del…

    Art. 5 Aumento delle indennita' spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria ed ai custodi in materia penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;836~art5 · fonte del testo