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L'indennita' giornaliera spettante ai custodi indicati negli articoli 102 e 103 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e' elevata alla misura unica di lire 300, ferme restando, in ordine alla durata del loro incarico, le riduzioni previste dal secondo comma dell'articolo 102 stessa tariffa. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 13-21 aprile 1989, n. 230 (in G.U. 1a s.s. 26/4/1989, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo " nella parte in cui prevede la liquidazione dell'indennita' giornaliera dovuta ai custodi indicati negli artt. 102 e 103 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865 n. 2701, in lire 300, e successive variazioni, anziche' con riferimento alle tariffe vigenti ed agli usi locali."
Testo in vigore dal 27 aprile 1989 al 1 luglio 2002
