Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari

Art. 24 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)

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Per danni subiti dalla grandine, l'onorario del perito agrario va computato a vacazioni o, comunque, con un compenso pari al 2 per cento dell'ammontare del danno liquidato.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art24 · fonte del testo