Art. 3 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
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Per le operazioni suddette spetta al perito agrario l'onorario di lire 320 per ogni vacazione di un'ora. Il numero delle vacazioni giornaliere s'intende fissato in otto. 1 Nel caso in cui si riscontri la opportunita' di aumentare il numero delle vacazioni, quelle oltre l'ottava vengono compensate con l'aumento del 25 per cento. In caso di particolare disagio il compenso puo' essere aumentato in misura non superiore al 40 per cento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 6 gennaio 1963
1Il Decreto 6 gennaio 1963 (in G.U. 22/01/1963, n. 19) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'art. 3, primo comma, dell'allegato B della legge 16 agosto 1952, numero 1180, concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari, sono fissati in L. 1.000 per ogni ora".
Testo in vigore dal 6 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
