Art. 3 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
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Per le operazioni suddette spetta al perito agrario l'onorario di lire 320 per ogni vacazione di un'ora. Il numero delle vacazioni giornaliere s'intende fissato in otto. Nel caso in cui si riscontri la opportunita' di aumentare il numero delle vacazioni, quelle oltre l'ottava vengono compensate con l'aumento del 25 per cento. In caso di particolare disagio il compenso puo' essere aumentato in misura non superiore al 40 per cento.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 6 febbraio 1963
