Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari

Art. 54 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)

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Al perito agrario e' sempre dovuto, per copie di relazioni tecniche, progetti, preventivi, collaudi, ecc. (emesse oltre l'originale), il rimborso delle spese di scritturazione secondo i prezzi correnti. In caso di copie autentiche spetta inoltre al perito agrario un diritto fisso minimo di lire 300, che puo' essere congruamente aumentato per operazioni di rilevante importanza.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art54 · fonte del testo