Art. 56 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
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E' sempre dovuto al perito agrario il rimborso di ogni spesa sostenuta per canneggiatori, indicatori, manovali e per qualsiasi altra forma di assistenza. Parimenti e' dovuto il rimborso di tutte le spese, inerenti alla operazione sostenuta, per corrispondenza, tasse, bolli, copie eliografiche, per disegni, consulti legali necessari per l'esaurimento dell'incarico ricevuto, trasporti per via ordinaria, sia con autoveicoli sia con carrozze o cavalcature. Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al perito agrario e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle Ferrovie dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe sulle Ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto. Il lavoro di corrispondenza va compensato a parte, a discrezione.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
