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Il collaudo si riferisce, tanto all'opera dell'esecutore del lavoro, quanto a quella del tecnico direttore. E' compito del collaudatore, oltre che la verifica di misure del lavoro ed il controllo della contabilita', della qualita' e dell'efficienza dei materiali in opera e della regolare esecuzione delle opere, anche la redazione dei verbali d'accesso, la compilazione della relazione di collaudo e degli eventuali certificati richiesti.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art55 · fonte del testo