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Gli utili di ciascuna lotteria saranno devoluti ad enti, aventi finalita' sociali, assistenziali, culturali, che saranno indicati di volta in volta con decreto del Presidente della, Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro. Le quote degli utili, spettanti a ciascun ente, saranno anch'esse stabilite con il predetto decreto Presidenziale.

Testo in vigore dal 20 agosto 1955 al 10 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;722~art3 · fonte del testo