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Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

Testo in vigore dal 10 aprile 1977 al 12 aprile 1990

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 1977

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1955 al 10 aprile 1977. 63 parole tolte, 27 parole aggiunte.

Gli utili di ciascuna lotteria tolto: saranno devoluti ad enti, aventi finalita' sociali, assistenziali, culturali, che saranno indicati di volta in volta con decreto del Presidente della, Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro. Le quote degli utili, spettanti a ciascun ente, saranno anch'esse stabilite con il predetto decreto Presidenziale aggiunto: sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;722~art3 · fonte del testo