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L'importo dei mutui non puo' essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1974, n. 247
2Il D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1974, n. 247, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La percentuale di spesa fissata dall'art. 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, e' elevata al 50% della spesa totale prevista nella relazione finanziaria dei piani di zona approvati entro il la data di entrata in vigore delle presenti norme".
Testo in vigore dal 2 luglio 1974 al 15 marzo 1992
