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In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed ove non sia, possibile provvedere con mandato diretto, e' data facolta' al Ministero degli affari esteri di provvedere al pagamento delle spese considerate nella presente legge a mezzo di aperture di credito che puo' emettere anche a favore del proprio cassiere ed il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni. I prelevamenti su tali aperture di credito possono essere effettuati solamente con ordinativi.
Testo in vigore dal 27 aprile 1955 al 31 luglio 1959
