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I mutui di cui al precedente articolo sono di diritto garantiti dallo Stato. Per la quota parte dei mutui stessi che, in relazione agli scopi di cui al precedente articolo, risulti gia' concessa alla data di entrata in vigore della presente legge, la garanzia dello Stato sostituisce quella prestata dal comune di Roma.
Testo in vigore dal 15 luglio 1960 al 22 settembre 1960
